CODICE DI DIRITTO CANONICO

TITOLO V

LE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI

(Cann. 298 – 329)

CAPITOLO III (Cann. 321 – 326)

ASSOCIAZIONI PRIVATE DI FEDELI


Can. 321 – Le associazioni private sono dirette e presiedute dai fedeli, secondo le disposizioni degli statuti.

Can. 322 – §1. Un’associazione privata di fedeli può acquistare personalità giuridica per decreto formale dell’autorità ecclesiastica competente di cui nel can. 312.

§2. Nessuna associazione privata di fedeli può acquistare personalità giuridica se i suoi statuti non sono stati approvati dall’autorità ecclesiastica di cui nel can. 312, §1; tuttavia l’approvazione degli statuti non cambia la natura privata dell’associazione.

Can. 323 – §1. Quantunque le associazioni private di fedeli godano di autonomia a norma del can. 321, sono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica a norma del can. 305, come pure al governo della medesima autorità.

§2. Spetta ancora all’autorità ecclesiastica, nel rispetto della autonomia propria delle associazioni private, vigilare e fare in modo che si eviti la dispersione delle forze e ordinare al bene comune l’esercizio del loro apostolato.

Can. 324 – §1. L’associazione privata di fedeli designa liberamente il moderatore e gli officiali a norma degli statuti.

§2. L’associazione privata di fedeli può scegliere liberamente, se lo desidera, un consigliere spirituale fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi; tuttavia colui che è scelto deve avere la conferma dell’Ordinario del luogo.

Can. 325 – §1. L’associazione privata di fedeli amministra liberamente i beni che possiede, secondo le disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell’autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell’associazione.

§2. È pure soggetta all’autorità dell’Ordinario del luogo, a norma del can. 1301, per quanto riguarda l’amministrazione e la distribuzione dei beni che le sono stati donati o lasciati per cause pie.

Can. 326 – §1. L’associazione privata di fedeli si estingue a norma degli statuti; può anche essere soppressa dall’autorità competente se la sua attività è causa di danno grave per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure di scandalo per i fedeli.

§2. La destinazione dei beni di un’associazione estinta deve essere determinata a norma degli statuti, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti.